Art. 22.
(Vigilanza).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Fondazione e, in particolare, ne approva gli atti nei casi previsti dalla presente legge. Può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 21.
      2. La Fondazione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, e al Ministro per i beni e le attività culturali, le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.
      3. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle attività della Fondazione, che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Fondazione, nonché l'ultimo bilancio di esercizio.